Mutuo cointestato, cosa fare in caso di separazione? Capita piuttosto di frequente che due coniugi si separino dopo aver sottoscritto un mutuo cointestato. Ma cosa accade in questo caso? Come muoversi dal punto di vista delle detrazioni fiscali? Cerchiamo di fare chiarezza in materia esemplificando una delle circostanze più frequenti.
Oggetto del nostro approfondimento un mutuo attivato con il coniuge per l’acquisto della prima casa. Inseguito alla separazione, uno dei due abbandona l’abitazione e smette di corrispondere la sua parte della rata. L’altro coniuge si trova quindi a sostenere l’intero ammontare del mutuo. Sorge quindi spontanea la domanda: chi resta a sostenere il mutuo potrà detrarre il 19% per interessi passivi in merito all’importo massimo consentito?
Su questa delicata materia si è espressa l’Agenzia delle Entrate con una circolare risalente al 2011. Nell’eventualità di separazione tra coniugi comproprietari dell’immobile e cointestatari del mutuo, gli interessi passivi possono essere portati in detrazione in modo integrale da parte del coniuge che, inseguito alla separazione, è divenuto l’esclusivo proprietario dell’immobile, affrontando le rate restanti per il completamento del piano di rimborso.
Gli interessi pagati possono essere detratti anche se l’accollo del mutuo non ha condotto a una modifica del contratto, che appare sempre cointestato ai due coniugi. Dovrete però rispettare alcuni principi:
- l’accollo deve essere formalizzato mediante atto pubblico o in scrittura privata autenticata;
- le quietanze inerenti al pagamento degli interessi devono essere integrate con l’attestazione che indichi il completo onere affrontato dal coniuge proprietario.