Rinegoziazione mutuo Inpdap: rinegoziare il tasso e la durata

Come funziona la rinegoziazione mutuo ipotecario Inpdap

Cos’è la rinegoziazione mutuo Inpdap? La rinegoziazione mutuo è la possibilità per il mutuatario (ovvero il beneficiario del finanziamento) di rivedere alcune condizioni contrattuali con l’istituto mutuante.

Nel caso della rinegoziazione mutuo Inpdap il beneficiario è rappresentato dal dipendente o pensionato pubblico che ha ottenuto il finanziamento. Soggetto che ha la possibilità di rinegoziare le condizioni del mutuo con l’Inps, che in questo caso ricopre il ruolo del mutuante.

Quando si parla di rinegoziazione del mutuo è necessario precisare che solo alcune condizioni del finanziamento possono essere oggetto di modifica. Le due parti possono ad esempio accordarsi per cambiare il tasso di interesse, lo spread e la durata del piano di rimborso. Non è invece possibile ritrattare in merito alla somma finanziata.

In generale possiamo dire che rinegoziando il finanziamento il mutuatario potrà ottenere condizioni migliori per il rimborso della somma concessa dall’istituto di credito. E questo senza dover cambiare banca, come accade invece in caso di surrogazione.

Altro vantaggio della rinegoziazione è rappresentato dal fatto che non sono previsti costi per il cliente. In base a quanto stabilito dalla Finanziaria 2008 infatti il debitore può rinegoziare le condizioni del mutuo senza dover far fronte al pagamento di oneri o commissioni.

Quando è possibile rinegoziare mutuo Inps

Il nuovo Regolamento Mutui Inpdap stabilisce, all'articolo 20, quali sono le condizioni per la rinegoziazione. Per quanto attiene alla modifica del tasso di interesse, il mutuatario ha la possibilità di modificarlo, passando da fisso a variabile o viceversa. Variazione che però può essere effettuata una sola volta nel corso del piano di rimborso.

La modifica del tasso di interesse può essere effettuata solo a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di inizio del contratto di mutuo. Una volta avvenuta la variazione, le rate saranno ricalcolate in funzione del nuovo tasso e del debito residuo. La richiesta della variazione del tasso deve essere trasmessa online, sfruttando l’apposito servizio presente sul sito ufficiale dell’Inps (inps.it).

 

Fatta eccezione per la variazione del tasso di interesse, i mutuatari che desiderano rinegoziare il mutuo ipotecario devono inoltrare la richiesta tramite la sede Inps di riferimento.

A tal proposito è necessario ricordare che possono richiedere la rinegoziazione mutuo Inpdap solo i mutuatari non morosi, ossia coloro che non sono in ritardo per il pagamento delle rate di ammortamento.

Non solo. Per ottenere la rinegoziazione mutuo Inpdap è necessario che il mutuatario si verifichi una delle seguenti situazioni.

  • Malattia del mutuatario o del suo coniuge, che abbia ridotto la capacità economica del soggetto in seguito ad un’aspettativa senza assegni oppure in seguito ad una riduzione della retribuzione.
  • Morte del mutuatario o del coniuge.
  • Involontaria perdita del posto di lavoro del mutuatario o del suo coniuge.
  • Eventi calamitosi, dichiarati dalle autorità competenti, che si sono verificati nel posto in cui si trova l'immobile oggetto del finanziamento.
  • Particolari situazioni di morosità incolpevole.

Richiesta Inpdap rinegoziazione mutuo

Quanti desiderano rinegoziare il mutuo Inpdap devono farne domanda all’Inps. Fatta eccezione per le richieste presentate da soggetti che si trovano in situazioni di morosità incolpevole, la richiesta di rinegoziazione deve essere presentata al direttore della sede Inps competente per territorio.

Dalla data di ricezione della domanda il direttore ha 30 giorni di tempo per decidere se accogliere o rigettare la richiesta. In caso di accettazione della richiesta, la sede Inps indica le modalità in cui avverrà la negoziazione e la data di decorrenza.

Nel caso in cui invece la domanda sia presentata da un soggetto che si trova in situazioni di morosità incolpevole, la richiesta va rivolta ad un’apposita commissione costituita presso la Direzione centrale Credito e Welfare.

Tale commissione è composta da un dirigente della Direzione, un dirigente medico-legale e un legale dell’Istituto. La trasmissione della richiesta alla commissione avviene per il tramite del direttore della sede Inps competente per territorio. La commissione si pronuncia entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

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