Fondo di garanzia Inps: cos’è? Come funziona?

Cos’è il Fondo di garanzia Inps?

Si tratta di un Fondo gestito dall'Inps che provvede a corrispondere al dipendente il trattamento di fine rapporto e le ultime tre mensilità, al posto di un datore di lavoro insolvente. Questo trattamento spetta ai soci di cooperative di lavoro e ai lavoratori dipendenti di aziende private, che hanno concluso un rapporto di lavoro subordinato o, in caso di decesso, ai loro eredi.

Quando viene erogato il trattamento? In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, il Fondo provvede a corrispondere le prestazioni non pagate dal datore di lavoro solo dopo il 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo. Nel caso in cui siano state proposte impugnazioni, o opposizioni, relative al credito del lavoratore, l’erogazione può avvenire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse.

Se si tratta invece di un concordato preventivo, l’Inps può procedere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione. Nei casi di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare invece il Fondo si attiva dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo, o dal giorno successivo alla sentenza che decide dell'eventuale contestazione.

Per i casi di esecuzione individuale, il Fondo di garanzia Inps è attivo dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, o in caso di pignoramento positivo, dal giorno successivo al provvedimento di assegnazione del ricavato dell'esecuzione.

Fondo di garanzia Inps: quali le condizioni necessarie per accedere al trattamento?

Il Fondo interviene solo quando il datore di lavoro risulta insolvente nei confronti di un dipendente. Tuttavia per ottenere la prestazione devono verificarsi determinate situazioni. Innanzitutto il datore di lavoro in questione deve essere assoggettabile alle procedure concorsuali previste, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo.

 

È inoltre necessario che, avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro sia stata aperta una procedura concorsuale e effettuato un accertamento del credito per TFR (stato passivo).

Se il datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali, il trattamento spetta al dipendente solo se avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro non ha garanzie patrimoniali sufficienti al pagamento del TFR dovuto.

Fondo di garanzia Inps TFR e altri crediti da lavoro, quanto spetta?

Il Fondo di garanzia Inps paga per intero il TFR dovuto, nella misura in cui risulta ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale.

Per quanto riguarda i crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto invece, il Fondo copre le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, a condizione che rientrino nei 12 mesi che precedono la data della richiesta di apertura della procedura concorsuale, o la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro.

In ogni caso il pagamento non può essere superiore a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria mensile.

 

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