Inps fondo di garanzia: il trattamento di fine rapporto

Inps fondo di garanzia: il trattamento di fine rapporto. Si tratta di una somma rivolta a tutti i lavorati subordinati che hanno cessato un rapporto di lavoro per qualunque ragione. La materia è disciplinata dall’articolo 2120 del Codice Civile ed è computata dalla somma, per ogni anno, di una quota corrispondente alla retribuzione annuale diviso per 13,5 alla quale va aggiunta a montante la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.

Inps fondo di garanzia. Il trattamento di fine rapporto non è previsto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, generalmente, per i rapporti di lavoro autonomo. Se si hanno maturati almeno otto anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro, è possibile richiedere, al datore di lavoro stesso, un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato alla data della richiesta.

 

La domanda va comunque giustificata indicando uno dei seguenti motivi:

  • spese sanitarie di carattere straordinario;
  • acquisto della prima casa di abitazione (per il richiedente o per i figli);
  • spese da sostenere durante i congedi per maternità o per formazione.

Questa forma di anticipazione può essere richiesta un’unica volta durante il rapporto di lavoro. Il TRF è pagato quando si ha la cessazione del rapporto di lavoro dal datore di lavoro. Nell’eventualità di insolvenza di quest’ultimo, e con l’apertura di una procedura concorsuale o esecuzione individuale, il trattamento di fine rapporto, debitamente accertato e determinato a seconda delle suddette procedure, viene erogato ai lavoratori dal fondo di garanzia.

 

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