Credito su pegno senza busta paga, come agire nel 2015

Il credito su pegno rientra tra le forme di prestito di denaro concesse da una banca ad un cliente con una peculiarità: il richiedente, in cambio, offre un bene mobile. Si tratta di un finanziamento a breve termine che viene erogato da un istituto di credito ad una persona fisica che deposita oggetti preziosi, diamanti, orologi, stimati da un perito in base al loro valore commerciale. A questa forma di prestito ricorrono coloro che hanno bisogno di una liquida immediata per far fronte a delle spese urgenti. Il credito su pegno non prevede importi elevati e presenta il rilascio di una polizza al portatore. La durata del finanziamento è compresa tra i tre mesi ed un anno. Se il finanziamento non venisse rimborsato, saranno messi all’asta i beni dati in garanzia. In caso contrario, ossia quando il beneficiario del prestito rimborserà le somme e gli interessi dovuti, potrà avere indietro il bene oggetto del pegno. Nel momento in cui sarà accolta la richiesta di prestito, la banca redigerà un documento: la polizza di pegno.

Che cos’è la polizza di pegno?

La polizza di pegno è stabilita dall’articolo 10 della legge n.745 del 1938. In questo documento vengono inserite le caratteristiche del bene mobile, le condizioni e l’ammontare del finanziamento, il valore attribuito al bene e le date di costituzione e di scadenza del prestito. Secondo la normativa le operazioni di prestito su pegno devono “essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di concessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte”. 

 

Non ci sono dei particolari limiti per la richiesta del credito su pegno, se non il raggiungimento della maggiore età: bisogna presentarsi solo presso gli istituti preposti muniti di un documento di identità e di un codice fiscale. Non sono previste, in questo caso, indagini amministrative o patrimoniali, né la presentazione di documentazioni specifiche. L’importo erogato dalla banca è strettamente correlato al valore del bene che viene offerto in pegno. Il tutto avverrà secondo una stima effettuata dall’istituto bancario in base al valore commerciale del bene. Una volta verificata che le cose in pegno non abbiamo provenienza illegittima, il finanziamento sarà erogato immediatamente e senza problemi.

Un aspetto da chiarire quando si parla di credito su pegno è che il soggetto beneficiario del finanziamento non perde la proprietà dei beni offerti in garanzia. All’atto della concessione del capitale, viene stipulato un contratto di durata variabile: allo scadere, il soggetto può avere indietro il bene offerto dopo aver pagato naturalmente gli interessi maturati. È possibile usufruire anche dell’opzione del riscatto anticipato del prestito quando si paga il capitale e gli interessi maturati nel periodo di fruizione del prestito. Ci si può trovare anche nella triste circostanza di non riuscire a rinnovare o riscattare il pegno: trascorsi 30 giorni dalla scadenza, gli oggetti saranno venduti attraverso un’asta pubblica dalla banca che dovrà recuperare il credito (art. 13, comma 2 legge n.745/1939).

L’articolo 15, invece, delibera che nel caso in cui le cose poste in vendita non vengano acquistate o non raggiungano offerte utili al rimborso del credito della banca, saranno aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per un importo pari a quello del prestito (con relativi interessi ed accessori), che deve essere versato alla banca non oltre due giorni dall’aggiudicazione. L’articolo 31 della legge vieta inoltre l’acquisto “in modo abituale di polizze di pegno dei Monti e degli altri enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge” e anche la concessione per professione di “sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse”. Coloro che violano questa norma, saranno soggetti alle disposizioni dell’articolo 705 del codice penale, recante “Commercio non autorizzato di cose preziose: chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549”.

 

Maggiori informazioni qui: