Estinzione anticipata mutuo ipotecario: decreto Bersani e accordo Abi- Cncu
I titolari di un mutuo possono decidere in qualunque momento di estinguere anticipatamente il finanziamento, presentando specifica richiesta alla banca. In base alla data in cui il richiedente desidera saldare il debito, l’istituto provvede al conteggio degli interessi residui, così da definire l'importo da versare per estinguere completamente il debito.
L’entrata in vigore della Legge 40/2007 (meglio nota come Decreto Bersani) ha eliminato la penale di estinzione anticipata che era prevista fino a quel momento. Si tratta di una maggiorazione che in genere oscilla tra l’1% e il 4% in relazione al tipo di mutuo.
Quanti desiderano estinguere un mutuo sottoscritto prima del 2 febbraio 2007 sono dunque tenuti al pagamento di una penale. Al fine di ridurre i costi previsti per l’estinzione anticipata, il 2 maggio 2007 l’Abi e le associazioni di consumatori (Cncu) hanno stipulato un accordo per fissare penali meno onerose.
Penale di estinzione anticipata mutuo tasso variabile
Le regole stabilite valgono per i mutui prima casa stipulati con le banche dal 2 febbraio 2007, e per quelli stipulati a partire dal 3 aprile 2007 con qualsiasi soggetto per l’acquisto o la ristrutturazione della casa o di un’unità immobiliare adibita allo svolgimento dell’attività professionale. Vediamo dunque le penali caso per caso.
Per i mutui a tasso variabile stipulati prima del 2/2/2007 (o del 3/4/2007 a seconda del caso), e per quelli a tasso fisso sottoscritti prima del 2001, non è prevista alcuna penale, se si estingue il debito negli ultimi due anni di ammortamento. In caso contrario il mutuatario deve pagare:
- Una penale massima pari allo 0,20%, se il mutuo viene estinto nel terz'ultimo anno di ammortamento
- Una penale massima dello 0,50% se l’estinzione avviene prima del terz'ultimo anno di ammortamento.
Nel caso in cui il contratto di mutuo preveda una penale estinzione anticipata mutuo con un importo uguale o inferiore alle quote fissate dall’accordo Abi- Cncu, questa viene ridotta dello 0,2%.
Le penali sopraindicate valgono anche per i mutui a tasso misto sottoscritti prima del 1° gennaio 2001 e per quelli stipulati successivi a tale data, che prevedono variazioni periodiche del tasso (da fisso a variabile o viceversa) con cadenza non superiore a due anni.
Penali estinzione mutuo a tasso fisso
Per i mutui a tasso fisso stipulati dopo il 31 dicembre 2000, invece, è previsto il pagamento di:
- nessuna penale se si recede negli ultimi due anni di ammortamento
- una penale massima dello 0,20% se si recede nel terz'ultimo anno
- una penale massima dell'1,50% se si recede nella seconda metà del periodo di ammortamento, ma comunque prima del terzo anno
- una penale massima dell'1,90% se si recede nella prima metà dell’ammortamento.
Se il contratto prevedeva già una penale di importo uguale o inferiore a quelle sopraelencate, sono previste le seguenti riduzioni:
- 0,25% se la penale è uguale o superiore all'1,25%
- 0,15% se inferiore all'1,25%.