Disoccupazione Aspi per lavoratori sospesi
L’Aspi lavoratori sospesi è un’indennità di disoccupazione collegata all’Assicurazione Sociale per l’Impiego e spettante ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Introdotta nell’ordinamento giuridico dal DL n.185 del 29 novembre 2008 e riconfermato, nel 2012, in via sperimentale per il triennio 2013-2015.
Hanno diritto all’indennità tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Non possono accedere all’Aspi invece i lavoratori sospesi dipendenti di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale e i lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato, che prevedano sospensioni lavorative programmate. Non sono da considerarsi destinatari dell’Aspi inoltre i lavoratori con contratti a tempo parziale verticale.
Inps Aspi lavoratori sospesi: requisiti e importi
I requisiti soggettivi necessari per accedere all’Aspi lavoratori sospesi sono gli stessi previsti per l’ottenimento dell’indennità Aspi. Sarà quindi necessario che alla data della sospensione dal lavoro siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo dell’assicurazione contro la disoccupazione. Di questi almeno un anno deve essere stato versato nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.
L’importo della prestazione è pari al 75% della mensilità media, al netto delle tasse, degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore a l’importo stabilito dalla legge. Nel caso in cui l’importo della retribuzione media mensile sia superiore all’importo stabilito, l’indennità sarà pari al 75% dell’importo stabilito per l’anno corrente, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media del dipendente e 1.192,98 euro.