Guida alla sospensione rata mutuo Inpdap per morosi e non morosi

Come funziona la sospensione mutuo Inpdap

Con l’introduzione del nuovo Regolamento Mutui Inps, in vigore da ottobre 2015, sono state introdotte delle nuove condizioni per i beneficiari dei mutui ipotecari concessi in favore di dipendenti e pensionati pubblici. Tra queste troviamo la possibilità di richiedere la sospensione rata mutuo Inpdap.

La sospensione delle rate è normata dall’articolo 19 del suddetto Regolamento. La sospensione può essere richiesta per un massimo di 2 rate di ammortamento.

 

Per il periodo di sospensione si applicano al finanziamento degli interessi semplici, pari al tasso di interesse previsto da contratto maggiorato di un punto. Il mutuatario che beneficia della sospensione delle rate può scegliere la data per il pagamento delle rate sospese. A condizione però che tale data risulti all’interno del piano di ammortamento.

Chi può ottenere la sospensione rata mutuo

Per ottenere la sospensione rata mutuo Inpdap è necessario che il titolare del mutuo soddisfi diversi requisiti. Il Regolamento Mutui Inpdap prevede la possibilità di richiedere il finanziamento ai mutuatari non morosi che si trovano nelle seguenti situazioni.

  • Morte del titolare del mutuo o del coniuge.
  • Malattia del titolare del mutuo o del coniuge, tale da ridurre la capacità economica in seguito a una riduzione della retribuzione o ad aspettativa senza assegni.
  • Involontaria perdita del posto di lavoro del titolare del mutuo o del coniuge.
  • Eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio dover sorge l’immobile oggetto di mutuo.
  • Situazioni di morosità incolpevole.

Sospensione per mutuatari morosi

Come indicato nelle righe precedenti, la sospensione rata mutuo Inpdap può essere richiesta anche da mutuatari morosi. In questo caso però è necessario che si verifichino delle situazioni di morosità incolpevole. Situazioni che l’Inps ha identificato nei seguenti scenari.

  • Morte del mutuatario o del coniuge.
  • Malattia del titolare del mutuo o del coniuge, che ne comporta la riduzione della capacità economica in seguito a taglio della retribuzione o ad aspettativa senza assegni.
  • Eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio in cui si trova l’immobile e che siano stati dichiarati dalle autorità competenti.
  • Involontaria perdita del posto di lavoro del titolare del coniuge.
  • Spese per l’assistenza continuativa a un membro del nucleo familiare del mutuatario.
  • Spese mediche sostenute per prestazioni chirurgiche e ricoveri ospedalieri avvenuti in seguito a malattia o infortunio di un membro del nucleo familiare del mutuatario.
  • Separazione giudiziale del titolare del mutuo.
  • Furto o danni alla casa adibita a residenza del mutuatario e che non siano coperti da assicurazione.

 

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